Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 08/02/2007 n. 20

b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004 n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;

c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purchè i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

2. Gli impianti di cui al comma 1 mantengono il trattamento derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004 n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, fino alla data di naturale scadenza del trattamento stesso, ove detti impianti, se di potenza elettrica superiore a 10 MW, ottengano, entro due anni dalla data di entrata in esercizio, la registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e con le modalità e nel rispetto dei commi 3 e 4.

3. Al fine di consentire l'esercizio dei diritti acquisiti di cui al comma 1, l'articolo 267, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, non si applica ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscal-damento limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. I predetti certificati possono essere utilizzati da ciascun soggetto sottoposto all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, per coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria competenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere modificata la predetta percentuale allo scopo di assicurare l'equilibrato sviluppo delle fonti rinnovabili e l'equo funzionamento del meccanismo di incentivazione agli impianti di cui al comma 1.

4. E' fatto obbligo ai soggetti che beneficiano dei diritti richiamati al comma 1 di realizzare un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni inquinanti degli impianti.

5. Il Gestore del sistema elettrico - GSE effettua periodiche verifiche al fine del controllo dei requisiti che consentono l'accesso e il mantenimento dei diritti richiamati al comma 1.

Art. 15 - Invarianza degli oneri

1. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 2007 NAPOLITANO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro per le politiche europee: Bonino Ministro dello sviluppo economico: Bersani Ministro degli affari esteri: D'Alema Ministro della giustizia: Mastella Ministro dell'economia e delle finanze Padoa: Schioppa Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Pecoraro Scanio Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: De Castro Visto, il Guardasigilli: Mastella Allegato I (previsto dall'art. 1) Tipi di unità di cogenerazione oggetto del presente decreto a) Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore.

b) Turbina a vapore a contropressione.

c) Turbina di condensazione a estrazione di vapore.

d) Turbina a gas con recupero di calore.

e) Motore a combustione interna.

f) Microturbine.

g) Motori Stirling.

h) Pile a combustibile.

i) Motori a vapore.

l) Cicli Rankine a fluido organico.

m) Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che rientra nelle definizioni di cui all'art. 2, lettera a). Allegato II (previsto dall'art. 2) Calcolo dell'elettricità da cogenerazione

1. I valori usati per calcolare l'elettricità da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità, in condizioni normali di utilizzazione. Per le unità di micro-cogenerazione il calcolo può essere basato su valori certificati.

2. La produzione di elettricità da cogenerazione è considerata pari alla produzione annua totale di elettricità dell'unità misurata al punto di uscita dei principali generatori

a) nelle unità di cogenerazione del tipo b), d), e), f), g) e h) di cui all'allegato I, con rendimento complessivo annuo pari almeno al 75% e,

b) nelle unità di cogenerazione del tipo a) e c) di cui all'allegato I, con rendimento complessivo annuo pari almeno all'80%.

3. Nelle unità di cogenerazione con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui al punto 2, lettera a), [unità di cogenerazione del tipo b),

d), e), f), g) e h) di cui all'allegato I], o con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui al punto 2, lettera b) [unità di cogenerazione del tipo a) e c) di cui all'allegato I], la cogenerazione è calcolata in base alla seguente formula: E CHP = H CHP C dove: E CHP è la quantità di elettricità da cogenerazione; C è il rapporto energia/calore, definito al successivo punto 4; H CHP è la quantità di calore utile prodotto mediante cogenerazione (calcolato a questo fine come produzione totale di calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o mediante estrazione di vapore fresco dal generatore di vapore prima della turbina).

4. Il calcolo dell'elettricità da cogenerazione dev'essere basato sul rapporto effettivo energia/calore. Se per un'unità di cogenerazione tale rapporto non è noto, si possono utilizzare, specialmente a fini statistici, i seguenti valori di base per le unità del tipo a), b), c), d) ed e) di cui all'allegato I, purchè l'elettricità da cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla produzione totale di elettricità dell'unità: Rapporto di base Tipo di unità energia/calore(C) Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore 0,95 Turbina a vapore a contropressione 0,45 Turbina a presa di vapore a condensazione 0,45 Turbina a gas con recupero di calore 0,55 Motore a combustione interna 0,75 Nel caso siano introdotti valori di base per i rapporti energia/calore per le unità del tipo f), g), h), i), l) e m) di cui all'allegato I, tali valori sono pubblicati e notificati alla Commissione europea.

5. Se una parte del contenuto energetico del combustibile di alimentazione del processo di cogenerazione è recuperata sotto forma di sostanze chimiche e riciclata, detta parte può essere dedotta dal combustibile di alimentazione prima di calcolare il rendimento complessivo di cui alle lettere

a) e b).

6. Ove ritenuto necessario si può determinare il rapporto energia/calore come il rapporto tra elettricità e calore utile durante il funzio-namento a capacità ridotta in regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica.

7. Secondo la procedura di cui all'art. 14, paragrafo 2, della direttiva 4....fECHPEfHCHPH 2004/8/CE, la Commissione europea stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II, compresa la determinazione del rapporto energia/calore.

8. Si possono applicare periodi di resoconto diversi dall'anno solare ai fini dei calcoli effettuati conformemente ai punti 2 e 3. Allegato III (previsto dall'art. 2) Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione

1. I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni normali di utilizzazione.

2. Definizione di cogenerazione ad alto rendimento. Ai fini del presente decreto, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti due criteri:

a) la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato in conformità del punto 3, pari almeno al 10% rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore;

b) la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di microcogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria è assimilata alla cogenerazione ad alto rendimento.

3. Calcolo del risparmio di energia primaria. Il risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato II è calcolato secondo la seguente formula: . . . . . . . 1 PES

- 1 · 100% × Re Re . . dove: PES = è il risparmio di energia primaria; CHPH. = è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il rendimento annuo di calore utile diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e dell'elettricità da cogenerazione; Ref H. = è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separa- ta di calore; CHP E. = è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come elettricità annua da cogenerazione divisa per il carburante di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e dell'elettricità da cogenerazione. Allorchè un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricità annuale da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di elettricità che è equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto al rilascio delle Garanzie d'origine di cui all'art. 4. Ref E. = è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità.

4. Calcoli del risparmio di energia usando calcoli alternativi conformemente all'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/8/CE. Se il risparmio di energia primaria di un processo è calcolato conformemente all'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/8/CE, il risparmio di energia primaria è calcolato usando la formula di cui alla lettera b) del presente allegato sostituendo: CHP H. con H. e CHP E. con E., dove: H. è il rendimento termico del processo, definito come il rendimento annuo di calore diviso per il combustibile di alimen-tazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricità. E. è il rendimento di elettricità del processo, definito come il rendimento annuo di elettricità diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricità. Allorchè un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricità annuale da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di elettricità che è equiva lente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non creerà un diritto a rilasciare garanzie d'origine ai sensi dell'art. 4.

5. Gli Stati membri possono applicare periodi di resoconto diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente ai punti 3 e 4.

6. Per le unità di micro-cogenerazione, il calcolo del risparmio di energia primaria può essere basato su dati certificati.

7. Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore. I principi per definire i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore di cui all'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2994/8/CE e di cui alla formula riportata al punto 3 definiscono il rendimento di esercizio della produzione separata di elettricità e di calore che la cogenerazione è destinata a sostituire. I valori di rendimento di riferimento sono calcolati secondo i seguenti principi:

a) per le unità di cogenerazione quali definite all'art. 2, il confronto con una produzione separata di elettricità si basa sul principio secondo cui si confrontano le stesse categorie di combustibile;

b) ogni unità di cogenerazione è confrontata con la migliore tecnologia per la produzione separata di calore ed elettricità disponibile sul mercato ed economicamente giustificabile nell'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione,

 

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